Mancato avveramento dell'evento condizionale



Si ha mancato avveramento della condizione, quando è sicuro che l'evento non si è verificato nè potrà mai verificarsi nota1.

E' appena il caso di osservare che, nell'ipotesi in cui ciò dipendesse dalla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, la condizione dovrebbe considerarsi verificata (c.d. finzione di avveramento, art. 1359 cod.civ.).

Difettando l'evento condizionale, se la clausola era sospensiva , il negozio rimane privo di effetti, se essa era risolutiva , gli effetti dell'atto, precari durante il tempo della pendenza, diventano definitivi, cadendo altresì gli eventuali provvedimenti conservativi che fossero stati assunti nel detto periodonota2 . Viene anche meno (come meglio sarà chiarito esaminando la retroattività del meccanismo condizionale), l'efficacia delle trascrizioni e degli atti di disposizione del diritto condizionato, compiuti da colui che avesse acquistato il diritto sotto condizione risolutiva.

Note

nota1

E' evidente che, ai sensi dell'art.2697 cod.civ. , l'onere della prova dell'avveramento o del non avveramento della condizione è a carico della parte che intende far valere detta circostanza (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.558).
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.281.
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