Cass. civile, sez. II del 2015 numero 22662 (05/11/2015)




Ove in un contratto preliminare di compravendita sia stata prevista una clausola risolutiva con cui si subordini l’efficacia del contratto al verificarsi dell’evento ivi contemplato, ed ove le parti intendano rinunciare ai suoi effetti, tale pattuizione deve validamente essere adottata mediante forma scritta poiché trattasi di modifica contrattuale implicante una rilevante alterazione rispetto al precedente negozio.

Al promittente acquirente che abbia versato caparra confirmatoria gli interessi sulla stessa possono essere attribuiti non automaticamente, ma solo su espressa domanda di parte.

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