Avveramento della condizione



La condizione si può reputare avverata quando si verifica l'evento dedotto nella relativa clausola (la nave giunge nel porto, la laurea viene conseguita, la concessione al rilascio della quale era stata stata condizionata sospensivamente la vendita del terreno viene emanata). Occorre a questo fine che si possa dire raggiunta la corrispondenza dell'evento di fatto rispetto alla previsione negoziale di esso che è stata fatta nella relativa clausolanota1 .

Se la condizione è di tipo sospensivo, la verificazione dell'avvenimento determina la produzione di tutti gli effetti del negozio, con efficacia retroattiva al tempo in cui è stato concluso.

La retroattività propria del meccanismo condizionale (art. 1360 cod.civ.) determina la considerazione degli effetti come se si fossero prodotti non già dal momento in cui l'accadimento dedotto nella clausola ha avuto luogo (ex nunc), bensì da quello in cui si è perfezionato il negozio (ex tunc). L'inverso avviene (gli effetti del negozio si considerano come non mai verificati) se la condizione è di tipo risolutivo.

Dal punto di vista tributario è il caso di osservare che l'atto sottoposto a condizione sospensiva deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che la efficacia di esso non è attuale. Ciò comporta, tuttavia, che l'obbligo della corresponsione dell'imposta proporzionale scatti una volta perfezionato l'atto di avveramento dell'evento condizionale (in relazione al quale esiste solidarietà passiva tra cliente e notaio rogante: cfr. Cass. Civ., Sez. V, 9952/2015).
Diversamente è a dirsi per l'atto sottoposto a condizione risolutiva, che sconta invece l'imposta proporzionale fin da subito, non essendo dovuta alcuna restituzione nel caso in cui sopravvenga l'evento eliminativo dell'efficacia del congegno negoziale.

Note

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Perciò se la condizione apposta è positiva essa si avvera quando si realizza l'evento in essa dedotto, se invece trattasi di condizione negativa si considera avverata quando l'evento negativo non si realizza o si è ragionevolmente certi che non si potrà realizzare: cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.557.
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