Condizione unilaterale: mera soggezione della parte il cui interesse è estraneo a quello, esclusivo, in funzione del quale la clausola è stata predisposta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17059 del 5 agosto 2011)

Nell'ambito dell'autonomia privata, le parti possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il meccanismo della condizione unilaterale è tale per cui l'attivazione dello stesso (cui segue il venir meno degli effetti del contratto ovvero la definitiva produzione degli stessi, prima sospesi) è riservata al solo contraente nel cui interesse esclusivo venne pattuita. Ne discende che la situazione soggettiva di mera soggezione che qualifica l'altro contraente non rende da parte di costui attuabile alcuna condotta idonea ad incidere sul meccanismo di efficacia del contratto.

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