Codice Civile art. 1227


CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE
1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l' entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l' ordinaria diligenza.

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