La responsabilità per danni da prodotti difettosi



In materia di responsabilità per danni cagionati da prodotti difettosi, l'art.104 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) prevede l'obbligo per il produttore di mettere in commercio soltanto prodotti sicuri. Il successivo art. 114 del Codice stabiliva che il produttore è responsabile per i danni cagionati dai difetti del suo prodotto.

Agli scopi che qui interessano secondo l'art. 115 per "prodotto" deve intendersi ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa l'energia elettrica. Per "produttore", in base all'art. 3 del Codice deve invece intendersi il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Secondo l'art. 117 del Codice del consumo, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

  1. il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  2. l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  3. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Inoltre il legislatore precisa che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che una versione più perfezionata del medesimo sia stata in qualunque tempo messo in commercio. Infine, un prodotto deve considerarsi difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Quanto al regime probatorio, l'art. 120 del Codice del consumo sancisce che il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. Se il produttore vuole andare esente da reponsabilità deve invece provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 di cui al prosieguo. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118 , I comma, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che grava sul produttore per il solo fatto di aver messo in circolazione un prodotto difettoso. Il produttore, come detto, può liberarsi dalla responsabilità solo fornendo la prova di una delle cause di esclusione della responsabilità indicate nell'art. 118 del Codice del consumo e, più precisamente:

  1. se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  2. se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  3. se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
  4. se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  5. se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  6. nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

Qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità è nullo (art. 124 del Codice). Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 cod. civ. . In base all'art. 122 del Codice del consumo, il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Quanto al danno risarcibile, il legislatore prevede, all'art. 123 del Codice del consumo, la limitazione a talune categorie, così individuate:

  1. il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  2. la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato;

Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.


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