Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 90


Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per
laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori
alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le
disposizioni della presente legge.
Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che
a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre
1907, n. 844, intendono chiederne le concessione, possono optare per
le disposizioni della presente, legge, applicandosi in tal modo le
agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la
relativa spesa a carico del bilancio del Ministero per le politiche
agricole.

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