La responsabilità dell'avvocato




Il delicato problema della responsabilità derivante dall'esercizio di un'attività professionale si pone ai limiti della trattazione concernente la responsabilità extracontrattuale e riguarda, altresì, quella contrattuale.Invero, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono considerate, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Avuto riguardo, più in particolare all'attività professionale dell'avvocato, l'inadempimento del professionista non può essere desunto, senz'altro, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua del contenuto della diligenza professionale e dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività di patrocinante.

Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilità di un'azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non trova un apprezzamento nell'ambito della teorica citata. Ciò in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione a seguito della ponderazione ei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro generale della diligenza professionale (art. 1176, II comma, cod. civ. ), sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione (in questo senso, Cass. Civ. Sez. II, 16023/02) nota1. Ci si spinge fino all'affermazione dell'obbligo da parte del legale di rappresentare all'assistito tutte le questioni di fatto e di diritto che potrebbero condurre ad un esito sfavorevole del giudizio, tali da eventualmente sconsigliare l'intrapresa o la prosecuzione della causa (Tribunale di Milano, 29 marzo 2005). D'altronde è stato escluso che l'avvocato sia responsabile in riferimento alla risoluzione di questioni complesse o opinabili ovvero di orientamenti interpretativi di leggi, salvo ovviamente il dolo o la colpa grave (Appello di Roma, 8 gennaio 2013). Nè il dovere di informazione e di individuazione del contesto normativo si spinge al punto di dover indicare al cliente il modo in cui aggirare le norme dell'ordinamento. Così non risponde certo di negligenza il legale che non fa presente come possibile soluzione per l'allungamento dei termini di presentazione della denunzia di successione l'eventuale accettazione con beneficio di inventario (Cass. Civ., Sez. VI, 4422/11). Talvolta delicato appare il confine tra le menzioni che inderogabilmente rientrano tra quelle cui personalmente il legale deve attendere e quegli adempimenti che possono essere svolti da altri. Si pensi alla trascrizione della domanda giudiziale ovvero alla cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1605/12), adempimenti che ben possono essere curati anche da altri incaricati.

Per quanto attiene il dovere di diligenza, rinviene, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II comma, cod. civ. . Il grado di diligenza deve cioè essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti soggettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave.

Tale ultima disposizione deve intendersi nel senso che l'impegno intellettuale richiesto in tali casi sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media. L'onere di dimostrare la sussistenza di quel " quid pluris " che potrebbe comportare una attenuazione della responsabilità incombe in ogni caso sul professionista. L'accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi, o meno, la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7618/97). La giurisprudenza ha escluso, ad esempio, la sussistenza di un problema di particolare difficoltà tecnica con riguardo al caso del difensore che aveva omesso di indicare la data della prima udienza nella copia notificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, irregolarità alla quale era conseguita la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 5928/02).

Quanto alla prova del danno subìto, l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista (cioè dalla sua difettosa prestazione professionale). In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito. Non può, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad esempio, la violazione del dovere di informazione) va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista. Ciò in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11901/02).

Note

nota1

Con la detta pronunzia è stato affermato che la responsabilità dell'avvocato il quale, nella formulazione di un parere stragiudiziale, aveva omesso di indicare al cliente che il diritto che questi intendeva far valere in giudizio era prescritto, omettendo altresì di approfondire l'eventuale sussistenza di elementi e circostanze in grado di contrastare l'eventuale eccezione di prescrizione.Il tema della causalità omissiva è stato specialmente analizzato da Cass. Civ. Sez.II, 21894/04 .
top1

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La responsabilità dell'avvocato"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti