Varie specie di procura



Si danno varie specie di procura, potendo variare sia la latitudine dei poteri rappresentativi, sia l'aspetto soggettivo (in considerazione della nomina di più procuratori per il medesimo affare) sia altri aspetti ancora. La procura può essere:
  1. Generale o speciale, in dipendenza del fatto se il rappresentante sia incaricato del compimento di tutti gli affari in genere del rappresentato o di alcuni  che siano specificamente determinati nota1.  Si dice anche specifica la procura deferita per una serie determinata di affari nota2. Si è discusso circa la ammissibilità del rilascio di procura generale da un coniuge ad un altro quando i medesimi siano in regime di comunione legale dei beni. Il problema è stato risolto positivamente, non reputandosi che questo venga a contrastare con il particolare regime di amministrazione della comunione nota3. Un particolare tipo di procura è quella contenuta nel raggruppamento temporaneo di imprese, in forza del quale viene conferito mandato ad una impresa (capogruppo) nei rapporti tra la c.d. stazione appaltante e le imprese raggruppate.
  2. Individuale o collettiva. La prima è tale quando sia stata conferita singolarmente ad una persona, la seconda, quando, uno actu, sia stata conferita da un solo soggetto a più persone nota4. Si badi che, di norma, il rappresentante non può a propria volta farsi rappresentare nominando un sostituto (delegatus delegare non potest), a meno che non vi sia stato autorizzato o non sia necessario per la natura dell'incarico (art. 1717 cod.civ.). Nel caso di inosservanza di questo precetto il rappresentante risponde dell'operato del sostituto; mentre se era autorizzato risponde soltanto se sia in colpa nella scelta. Il rappresentante risponde sempre e comunque delle istruzioni impartite al suo sostituto nota5.
  3. Congiuntiva (o solidale) o disgiuntiva (con riferimento a quella deferita a più soggetti). Nel primo caso i soggetti rivestenti la qualifica di procuratore devono agire insieme; nel secondo  ciascuno può agire da solo per l'intero affare nota6.
  4. Revocabile o irrevocabile. Particolare importanza riveste la c.d. procura rilasciata anche nell'interesse del procuratore, detta in rem propriam. Il rappresentante, benché estra­neo all'affare rispetto al terzo, può avere un interesse. Tale interesse può consistere non tanto nella conclusione in sè dell'affare in relazione al compenso per l'attività svolta, quanto nella possibilità che gli effetti negoziali rifluiscano successivamente nel patrimonio proprio del rappresentante. Nella procura in rem propriam  lo schema normale della rappresentanza si modifica: il rappresentante agisce non solo in nome e nell'interesse altrui, ma anche nell'interesse proprio nota7. Questo aspetto determina il carattere ordinario della irrevocabilità di siffatta specie di procura. Nel codice civile fa difetto la nozione specifica di procura in rem propriam, che si ricava per analogia rispetto alla normativa in tema di mandato (cfr. art. 1723  cod.civ.) nota8. La cosa non è di secondaria importanza. La procura in effetti ha come termine di riferimento la manifestazione esterna dei poteri rappresentativi. Il profilo dell'interesse all'attività da svolgere (quello cioè che viene in esame nella c.d. procura in rem propriam), a rigore, ha piuttosto a che fare con i rapporti interni tra procuratore e rappresentato, rapporti che per l'appunto sono oggetto di autonoma considerazione nell'ambito del contratto di mandato.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.86.
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nota2

Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1993, p.1142.
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nota3

Si veda A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, pp. 550 e 555.
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nota4

Così Bigliazzi-Geri, Rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.40.
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nota5

Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, t.2, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1984, p.136.
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nota6

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.236.
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nota7

Barbero, cit., p.234.
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nota8

Bianca, cit., p.103.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Rappresentanza in generale. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 2000
  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 43-2020/C, L’utilizzabilità di una procura generale a compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione
  • Niente procura speciale nella procedura di negoziazione assistita di separazione e divorzio davanti al sindaco
  • Quesito n. 40-2015/A, Germania – procure: copia autentica di procura speciale a vendere
  • Quesito n. 1154-2014/I, Procura a compiere atti di amministrazione da accomandatario ad estraneo
  • Provvedimento Prot. 2015/2556, Approvazione delle caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo
  • Studio n. 854-2014/T, Attività notarile ed imposta di bollo
  • Studio n. 947-2013/C, Procura speciale a vendere e interpretazione della formula -tutti i diritti (ad essi costituenti) spettanti sull’immobile-
  • Quesito n. 6-2012/DI, Copia informatica di procura speciale non depositata
  • Quesito n. 165-2011/I, Assenza dell’amministratore unico di srl e delega dei poteri ad un terzo
  • Risoluzione N. 13/E, Imposta di bollo la procura speciale per la rapp. presso gli uffici fiscali o per procedimento di accertamento con adesione
  • Esente dall’imposta di bollo la procura speciale per la rappresentanza presso gli uffici fiscali o per procedimento di accertamento con adesione
  • Quesito n. 104/2005/T, In tema di bollo, procure speciali per atti esenti e per atti con bollo forfetario

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