Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 83


Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono
nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e
convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità
generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una
adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al
quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.
Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono
stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di
concerto col Ministro per le politiche agricole.
I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come
le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 86.

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