Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 80


Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni
finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione
delle opere.
A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro
delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito
scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo
medesimo.
In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento
dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria
all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto
finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto
degli impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare
del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello
Stato verso il concessionario.

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