Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 50


Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile,
riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può
permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle
derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli
utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare
presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed
osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente
stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere
costruite in caso di negata concessione.

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