Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 45


Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione
di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti
utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può
ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati,
far luogo alla concessione.
In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti
preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una
corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza
motrice, una quantità di energia corrispondente a quella
effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche
necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi
degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere
annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo
Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle
presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una
quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario,
in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.
Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di
energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico
della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato
dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.
Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata
concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base
ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi
a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere
compensata.

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