Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 43


Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con
chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o
mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al
pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di
esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere
siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della
introduzione delle acque.
Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle
disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli
diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina
governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale
riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per
l'amministrazione dei lavori pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni
all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali
motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali
deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo
più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

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