Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 38


Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1
luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.
Decorre pure dal 1 luglio 1924 il canone sulle concessioni che
l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che
avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti
per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.
Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio
decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi
alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per
alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo
comma del presente articolo.
Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di
emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in
favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali
indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del r.d. 25
febbraio 1924, n. 456.

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