Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 32


Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti
interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere
inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e
modalità da determinare nel disciplinare stesso.
Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di
derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è
proprietario dei terreni da irrigare.
Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con quello delle finanze.
Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in
passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua
era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari
subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto,
singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso,
qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della
presente legge.

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