Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 31


Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può
essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la
proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta
in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari
dei terreni da irrigare.
Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt. 28 e 30
passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno
speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di
concessione.

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