Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 210


Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il
presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in
via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a
sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza.
Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione
provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel
termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo
della commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o
gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell'occorrente carta
bollata.

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