Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 205


Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione
provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti
dell'Amministrazione dello Stato.
Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono
esecutive a norma dell'art. 554 (vedi, ora, art. 474, cod.proc.civ. 1942.) del codice di procedura civile;
il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione.
Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del
codice di procedura civile (vedi, ora, libro III, cod.proc.civ. 1942).

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