Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 200


Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale
superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art. 3
della L. 31 marzo 1877, n. 3761 (in merito, vedi, ora, anche art. 362, comma secondo, cod.proc.civ.1942.);
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3
dell'art. 517 (vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ. 1942.) del codice di procedura civile, o se si verifichi
la contraddittorietà prevista nel n. 8 dell'art. 517 (la norma di cui all'art. 517, comma primo, n. 8, cod.proc.civ. del 1866, prevedeva che la sentenza pronunziata in grado di appello poteva essere impugnata col ricorso per cassazione <>) medesimo.
Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è
rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il
quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul
punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

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