Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 192


I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati
nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al
penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale
è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle
quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

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