Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 183


Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le
norme stabilite negli articoli 356 e 360 (vedi, ora, gli artt. 132 e 276 cod.proc.civ. 1942.) del codice di procedura civile.
La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene
mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne
fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.
Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre
giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti
all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano
alla registrazione.
Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il
cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle
parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella
forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.
Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze
quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante
notifica a norma del comma precedente.
La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o
eletti, a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (la Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio 1993, n. 223, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle
sentenze al contumace va fatta <Ufficiale>>, anziché secondo la disciplina stabilita per le
notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del
codice di procedura civile).

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