Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 166


Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente
art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale
o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce
nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a
presentare o modificare le liste dei testimoni.
Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente
sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova
contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale
indicazione e per l'eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta
udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti
e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome
dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile
l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere
prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente,
facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.

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