Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 165


La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.
Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che
ammette la prova, determina i fatti da provarsi.
Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono
deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al
provvedimento che ammette la prova.
La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova
contraria.
Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei
testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso
termine, articolarli.
Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per
ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.
Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per
accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il
verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i
quali esso riconosca la necessità della proroga.
Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che
viene da essa prorogato.
Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 10
del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
I testimoni sono citati per biglietto.

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