Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 159


I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco
sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra
parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può
differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti
stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui
fissato.
I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice
delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.
La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

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