Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 154


Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del
procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore
o avvocato legalmente costituito.
La parola <> usata nelle disposizioni della presente legge
indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

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