Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 145


La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al
penultimo comma dell'art. 143 è fatta mediante consegna o
trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.
In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma
nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento
emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera
raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale
giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno
di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o
nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è
datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario:
se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è
rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.
Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni
del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della
citazione.

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