Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 141


Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di
danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono
proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità
amministrativa.
In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente
per territorio.
Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale
delle acque pubbliche.

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