Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 132


Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per
motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia
elettrica con direttive di carattere generale, possono essere
nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri,
commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle
province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la
continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali
indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.
Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri
necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate
norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione
dei bisogni delle varie province interessate.

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