Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 131


Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio
delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee
esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme
della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 131"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti