Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 123


Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale
deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che
per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in
parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i
lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù
va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per
l'impianto.
Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello
stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza
detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del
quinto ( la Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 46, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui statuisce l'aggiunta del <> alla
indennità per servitù di elettrodotto).
In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene
corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria
al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate
dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o
costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da
un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore
totale.
Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree
ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del
proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti
durante la costruzione della linea, anche per le necessarie
occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio
della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e
regolare esercizio della conduttura stessa.
Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente
articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a
servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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