Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 122


L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna
perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in
tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù
o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna
che aggravi la servitù.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate
all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà
di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o
impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a
rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza
che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore
dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto
sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere
parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per
lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 122"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti