Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 118


Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di
produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali
devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che
comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo
schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno
trasportare l'energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione
delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servire e la
dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e
zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi
impieghi previsti.
Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter
presentare il programma elettrico insieme alla domanda di
concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma
insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.
In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati,
il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di
cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed
approvazione del programma elettrico.

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