Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 108


Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica
aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal
Ministro dei lavori pubblici (l'art. 2, d.p.r. 30 giugno 1955, n. 1534, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche il compito di provvedere in materia di autorizzazione all'impianto di linee di distribuzione di energia
elettrica di tensione compresa tra 5.000 e 60.000 volte che non
eccedono la competenza territoriale dei provveditori stessi.).
Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione
alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi
generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica.
Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di
autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.
Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro
dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore.
Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e
con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi
per esclusivo uso a fine militare, provvedono direttamente i ministri
militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

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