Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la
vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque
sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa
lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le
trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione
delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se
siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi
di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione
delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le
autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei
pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei
alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della
regione.
L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio civile,
salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla
revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale
provvede il Ministro dei lavori pubblici.