Nullità della società: profilo effettuale "esterno" equiparabile allo scioglimento. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9124 del 6 maggio 2015)

La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il contratto di società si qualifica in maniera nettamente diversa rispetto ad ogni altro contratto per la sua rilevanza esteriore consistente nella creazione di un'entità che è destinata ad agire nel mondo giuridico, dunque esorbitante rispetto a quello delle parti. Per tale motivo non basta, in riferimento alla declaratoria di nullità, evocare il profilo contrattuale "interno", alla cui stregua l'inefficacia totale conseguente alla radicale forma di invalidità importerebbe una radicale inoperatività della fattispecie. La rilevanza esteriore del contratto impone infatti di considerare come evento che conduce alla liquidazione la constatazione della causa di invalidità (art. 2332 cod.civ.).

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