Appello di Milano del 1994 (15/02/1994)


Con riguardo alla declaratoria di nullità della società per azioni, la particolare disciplina prevista dall' art. 2332, codice civile, non osta all' applicazione dei principi di diritto comune in tema di nullità contrattuale, con la conseguenza che deve essere considerato legittimato ad esperire la relativa azione qualsiasi terzo che vi abbia un concreto interesse secondo il principio espresso dall' art. 1421, codice civile .L' illiceità dell' oggetto sociale, ai fini della declaratoria di nullità della società per azioni ai sensi dell' art. 2332 n. 4, primo comma, codice civile, va valutata con esclusivo riferimento al dato formale emergente dallo statuto e dall' atto costitutivo, potendo risultare oggetto dell' accertamento giudiziale solo i vizi genetici dell' ente e non le anomalie che attengono a scelte successive degli amministratori e che possono semmai rilevare come fonte di eventuale responsabilità per costoro

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