Codice Civile art. 2330


DEPOSITO DELL' ATTO COSTITUTIVO E ISCRIZIONE DELLA SOCIETA'
1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
2. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa'.
3. L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.
4. Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Il notaio che ha ricevuto l' atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l' ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l' avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell' articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell' atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese".
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l' articolo 2299.)

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