Codice Civile art. 2329


CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
1. Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;
(Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142)
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

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