Nullità della divisione effettuata dal testatore per preterizione



La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla (Cass. Civ., Sez. II, 25756/2018): il I comma dell'art. 735 cod.civ. prescrive la più grave forma di invalidità per il caso in cui all'istituzione di più eredi segua una contraddittoria attribuzione dei beni ad alcuni soltanto tra di essi nota1.

Primo, dopo aver istituito eredi universali in parti eguali Tizio, Caio e Sempronio attribuisce i propri beni soltanto ai primi due. Ancora: Primo che ha quattro figli nomina eredi universali soltanto i primi tre, tra questi dividendo tutti i beni ereditari. Il figlio pretermesso potrà far dichiarare la nullità della divisione operata dall'ascendente ed agire in riduzione relativamente alle disposizioni istitutive lesive.

V'è in dottrina una disparità di opinioni in merito a quando possa dirsi non compreso un soggetto istituito. Secondo una tesi nota2 che fa leva sul tenore letterale della disposizione, si avrebbe nullità sempre e comunque quando la distribuzione dei cespiti non riguardasse taluno degli istituiti, indipendentemente dal fatto della sussistenza in concreto di beni ulteriori nell'asse in quantità tale da poter soddisfare la quota del coerede non apporzionato. Altri nota3 hanno invece osservato che in quest'ultima ipotesi non si può dire che la divisione sia invalida poichè al coerede rispetto al quale il testatore non ha disposto dovranno essere assegnati gli altri beni nell'asse non oggetto di attribuzione agli eredi apporzionati. Si parla a questo proposito di divisione soggettivamente parziale.

Si pensi al caso in cui Primo nomini eredi universali in parti eguali tra loro Tizio, Caio e Sempronio, attribuendo beni soltanto ai primi due e residuando nell'eredità altri cespiti sufficienti a coprire il valore della quota di un terzo rispetto all'intero. Seguendo la prima teorica la divisione sarebbe nulla; non altrettanto per coloro che ammettono la divisione soggettivamente parziale nota4.

Non ha rilevanza e non conduce a nullità ex art. 735 cod.civ. la successiva perdita del bene lasciato ad uno dei coeredi in esito all'esecuzione promossa dai creditori del de cuius : la vicenda deve essere inquadrata nell'ambito delle garanzie che si devono vicendevolmente i coeredi ex artt. 758 e 759 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 796/86 ). E' stato inoltre deciso come occorra, ai fini della validità della disposizione, che il testatore abbia a ripartire tra i propri eredi necessari beni appartenenti all'asse. Ne segue la nullità del lascito che si concretasse nell'attribuzione in favore di taluno dei legittimari ed a carico degli eredi designati di denaro o altri beni non facenti parte dell'eredità (Cass. Civ., Sez. II, 16698/2015; Cass. Civ. Sez.II, 3694/03 ).

Ai sensi del II comma dell'art. 735 cod.civ. il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi nota5.

Il legittimario gode pertanto di una doppia tutela: ai sensi del primo comma la divisione è nulla quando non sia stato compreso qualcuno dei legittimari (preterizione); ai sensi del II comma quando il legittimario, pure compreso nella divisione, è stato apporzionato con beni di valore inferiore alla quota di riserva (lesione) sarà proponibile l'azione di riduzione nota6.

Note

nota1

L'art. 735 cod.civ. appare la logica conseguenza del fatto che l'estromissione di un legittimario contrasta la realizzazione della causa della divisione, rendendola funzionalmente viziata: così Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.104. E' evidente che la dichiarazione di nullità della divisione comporta il permanere della comunione ereditaria (con conseguente possibilità che si faccia luogo ad ulteriore divisione su richiesta di qualunque interessato), e non inficia le disposizioni testamentarie istitutive di eredi (sulla base delle quali il testatore aveva effettuato la divisione): si tratta infatti di atti negoziali diversi ancorché collegati (così Palazzo, Le successioni , t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.1027).
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nota2

Si vedano Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, Milano, 1961, p.463; Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.40 e ss..
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nota3

Cfr. Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.209; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.261; Amadio, La divisione del testatore senza predeterminazione di quote, in Riv. dir. civ., vol. I, 1986, p.259.
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nota4

Tra gli altri Vascellari, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.496; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.767.
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nota5

L'esercizio dell'azione di riduzione consente di ottenere una correzione dell'asse divisionale, avvalorando in tal modo l'intangibilità quantitativa della riserva a favore dei legittimari: si veda Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, pp.82 e ss..
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nota6

V. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, pp.664 e ss..
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Bibliografia

  • AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • AMADIO, La divisione del testatore senza predeterminazione di quote, Riv. dir. civ., t. I, 1986
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
  • VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994

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