Cass. Civ., Sez. II, n. 3694/2003. Preterizione di eredi e lesione di legittima

In relazione la principio di intangibilità della legittima, i diritti del legittimario devono essere soddisfatti con beni o con denari provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la divisione con cui il testatore disponga che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi, tra cui l'eredità è divisa, con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel relictum, è affetta da nullità ex articolo 735 del Cc.

Commento

La pronunzia chiarisce come il testatore debba, ai fini di dar luogo ad una valida ripartizione del compendio ereditario ai propri eredi necessari, distribuire beni appartenenti all'asse. Dunque la disposizione che venisse ad attribuire a taluno dei legittimari somme di denaro o altri cespiti non compresi nell'eredità a carico degli eredi designati dovrebbe essere considerata nulla ex art.735 cod.civ.. Una siffatta volontà infatti equivarrebbe a pretermettere il legittimario, ciò che conduce, ex I comma art.735 alla nullità della divisione operata dal testatore.

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