Codice Civile art. 758


GARANZIA TRA COEREDI

1. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
2. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell' atto di divisione, o se il coerede soffre l' evizione per propria colpa.

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