Cass. civile, sez. II del 2018 numero 25756 (15/10/2018)




Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, occorre procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse. Può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. Alla declaratoria di nullità della divisione fatta dal "de cuius" che non abbia contemplato un erede necessario consegue il ripristino della comunione ereditaria, che deve essere sciolta tenendo conto ove possibile delle quote stabilite dal de cuius, quindi sempre all'interno della successione testamentaria.

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