Divisione fatta dal testatore mediante assegnazione di denaro non ricompreso nell'asse in favore di legittimario. Nullità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16698 dell’11 agosto 2015)

Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735, comma I, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La causa di nullità di cui all'art.735 cod.civ. possiede una portata che in dottrina è stata assoggettata a discussione, con speciale riferimento all'ipotesi della divisione soggettivamente parziale. Dubbi tuttavia non vi sono in relazione all'ipotesi in cui il testatore abbia preteso di apporzionare un legittimario mediante beni non ricompresi nell'asse ereditario, come nell'ipotesi in cui abbia disposto sostanzialmente conguagli in denaro a carico di taluno degli attributari di cespiti ereditari ed in favore di un legittimario apporzionato con beni di valore non sufficiente ad integrare la porzione necessaria. Si veda, esattamente in termini, già Cass. civ., sez. II 2003/3694.

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