Divisione fatta dal testatore mediante assegnazione di denaro non ricompreso nell'asse in favore di legittimario. Nullità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16698 dell’11 agosto 2015)
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735, comma I, c.c..