Modello di contratto di convivenza


RepertorioRaccolta
CONTRATTO DI CONVIVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
Il
In e nel mio studio.
Innanzi a me dott. Notaio iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di e residente con studio alla Viaalla presenza di

intervenuti quali testimoni
SI COSTITUISCONO
-Tizio
-Caia
I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, preliminarmente
DICHIARANO
- che, ancorché non coniugati, conducono dal una stabile comunanza di vita presso l’abitazione inalla via da loro stessi eletta a comune residenza, come risulta anche dal certificato rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile diin data che in originale si allega sotto la lettera “ “;
- che tale comunanza di vita si traduce, nel comune sentire, in un dovere che avvertono come proprio, di contribuzione, di assistenza, di sostegno e di solidarietà nei confronti della famiglia;
- che intendono regolamentare alcuni aspetti patrimoniali della loro convivenza, rimanendo ciascuno libero di prendere le decisioni sugli aspetti personali ed individuali della propria esistenza;
- che tali aspetti patrimoniali riguardano:
a) l’abitazione;
b) la contribuzione alla convivenza;
c) il regime degli acquisti durante la vita in comune ed il relativo sistema di amministrazione;
d) l’amministrazione di sostegno;
e) gli obblighi nei confronti dei figli e la potestà sugli stessi;
f) la cessazione della convivenza;
- che gli interessi destinati ad essere realizzati con il loro accordo sono meritevoli di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 1322 c.c. essendo posti a fondamento degli artt. 2 e 30 della Costituzione.
Tanto premesso gli intervenuti
CONVENGONO
Tizio e Caia
STIPULANO
un contratto di convivenza che sarà regolato dai seguenti patti:
I – ABITAZIONE COMUNE
Art. 1
L’abitazione in cui attualmente è posta la residenza comune è ubicata in alla Via è costituita da un appartamento al piano con annesso garage al piano , censiti nel catasto fabbricati dial Fol. ed è di proprietà di Tizio avendola acquistata personalmente con atto del Notaio
Ovvero
ed è condotta in locazione da Tizio con contratto in data
Le parti stabiliscono che durante la convivenza di tale abitazione si servirà anche Caia.
Ovvero
è di proprietà dei genitori di Tizio ed è da quest’ultimo condotta in comodato gratuito in forza di contratto in data
Ovvero
ed è in comproprietà tra loro in parti uguali, avendola acquistata con atto del Notaio in data
I conviventi stabiliscono che tale abitazione sarà utilizzata durante la convivenza in modo pieno e totale da entrambi.
Art. 2
Caia potrà godere pertanto dell’uso dell’immobile e dei mobili che lo corredano senza dover corrispondere alcuna somma.
Ovvero
Caia potrà godere pertanto dell’uso dell’immobile e dei mobili che lo corredano, impegnandosi a pagare una somma stabilita d’accordo tra le parti
Ovvero
Caia potrà pertanto godere dell’uso dell’immobile e dei mobili che lo corredano, impegnandosi a pagare il canone mensile di affitto e le spese di gestione e manutenzione nella proporzione che verrà stabilita al successivo capo II.
In nessun caso, comunque, tali situazioni possono essere qualificate come rapporto tra locatario ( o sub – locatario) e locatore ( o sub- locatore).
Art. 3
Le parti si impegnano a rispettare tali clausole anche nel caso in cui la residenza comune dovesse essere trasferita in altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei due conviventi o da uno dei due condotto in locazione con regolare contratto.
II – CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA
Art. 1
Le parti forniranno una contribuzione alla convivenza comune in egual misura.
Ovvero
Ciascuna parte fornirà alla comune convivenza una contribuzione proporzionale alla media dei redditi degli ultimi due anni, mediante versamento mensile di una somma di danaro. Tale misura è, pertanto, attualmente fissata nel seguente modo:
Tizio %
Caia %
La misura della contribuzione sarà rivista alla scadenza del biennio sulla base dell’indicato criterio.
Ovvero
Le parti convengono che il contributo alla convivenza viene determinato nella misura fissa di E. al mese così suddivisa:
-quanto a Tizio per E.;
-quanto a Caia per E..
Il contributo a carico di Caia è stato determinato anche in relazione all’apporto ed al sostegno alla famiglia sotto il profilo dell’organizzazione e della gestione quotidiana del menage familiare, ivi compreso il lavoro domestico e casalingo, ed alla rinuncia a suo tempo da lei fatta alla carriera professionale/lavorativa dia beneficio della famiglia stessa.
Ovvero
Le parti, attribuendo eguale valore alle rispettive prestazioni per il vincolo solidaristico ed assistenziale che li unisce e considerando la rinuncia a suo tempo fatta da Caia alla carriera professionale/lavorativa dia beneficio della famiglia stessa, convengono che Tizio si impegna a fornire il sostegno economico e finanziario alla comune convivenza mentre Caia, dal suo canto, si impegna a prestare ogni attività, ivi compresa quella relativa al lavoro domestico e casalingo, necessaria ed utile per il miglior andamento e la migliore organizzazione e gestione del rapporto di convivenza nonché a prestare la propria opera lavorativa part-time nella qualità di nell’impresa del compagno posta in alla Viache svolge l’attività di .
La prestazione economica di Tizio è a fronte in particolare delle spese indicate al successivo art. 2 mentre la prestazione di Caia riguarda in particolare le seguenti attività:
Il contributo potrà essere rappresentato anche dal lavoro domestico che uno od entrambi i conviventi svolgeranno e di ciò che si terrà conto secondo gli usi e le consuetudini nella determinazione di quanto ciascuno di essi dovrà versare per il menage familiare.
Art. 2
Le spese fatte nell’ambito della convivenza sono le seguenti:
-Per la gestione quotidiana;
-Per l’acquisto di prodotti ed apparecchi della famiglia;
-Per ammobiliare ed arredare la casa di residenza comune, nonché per la relativa pulizia;
-Per le utenze ed il condominio;
-Per tutto quanto necessario al menage familiare, anche con riferimento alle vacanze estive, invernali e pasquali.
Il tutto comunque rapportato al tenore di vita delle parti e con il consenso di entrambe qualora la spesa dovesse superare il limite di Euro
Sono invece escluse le spese effettuate per beni e motivi strettamente personali di uno dei conviventi, che rimarranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.
Art. 3
Le parti convengono che al fine di una migliore gestione delle somme occorrenti al pagamento delle spese comuni, verrà aperto un conto corrente presso istituto di primaria importanza, cointestato ad entrambe, con firma congiunta solo per le operazioni superiori ad Euro e sul quale verrà inizialmente versata la somma di Euro nelle rispettive misure secondo quanto stabilito all’art. 1 del presente capo II.
Ciascun convivente si impegna inoltre ad effettuare la propria contribuzione mediante corrispondenti versamenti entro la fine/l’inizio di ogni mese ed a fare in modo, sempre per la propria quota, che le somme presenti sull’indicato conto corrente siano sufficienti al pagamento delle spese comuni.
III – REGIME DEGLI ACQUISTI
Art. 1
Le parti convengono che nessuna forma di comunione esisterà tra di loro in ordine ai beni ed ai diritti acquistati personalmente, a titolo sia originario che derivativo, sia oneroso che gratuito, durante la convivenza con la conseguenza che ogni convivente potrà acquistare a suo esclusivo favore la proprietà dei beni mobili ed immobili nonché altro diritto personale o reale o di godimento sugli stessi. Di tali beni e diritti il convivente - acquirente avrà, oltre che la titolarità, la libera disponibilità e l’amministrazione esclusiva.
Art. 2
Le stesse parti stabiliscono altresì che durante la convivenza, potranno acquistare, a titolo oneroso, in comune ed in parti uguali o per quote diverse, la proprietà od altro diritto, personale o reale o di godimento sugli stessi su beni mobili ed immobili, prevedendo le regole di amministrazione, godimento e disponibilità. In mancanza di queste si applicherà l’art. 1100 c.c.. Del pari potranno ricevere donazioni e liberalità.
Ovvero
Art. 1
Le parti convengono che ciascuna di esse diventerà titolare in comune con l’altra e per quote uguali (o Tizio per la quota e Caia per la quota ) dei beni mobili ed immobili e dei diritti sugli stessi acquistati a titolo oneroso durante la convivenza da entrambi congiuntamente o da uno di essi anche separatamente, fatta eccezione dei beni elencati nell’art. 179 c.c. per quanto applicabile.
A tal fine ciascun convivente si impegna a contribuire per la propria quota all’acquisto.
Qualora sussistano dubbi sulla titolarità dei beni, questi si presumeranno in contitolarità di entrambi i conviventi per le quote innanzi indicate, salvo che uno dei due non dimostri il contrario.
Art. 2
Qualora non siano stabilite nell’atto di acquisto le regole per il godimento, l’amministrazione e la disponibilità, si applicherà l’art. 1100 c.c..
Art. 3
Le parti si impegnano reciprocamente a trasferire all’altro la quota del 50% (Tizio si impegna a trasferire a Caia la quota e Caia si impegna a trasferire a Tizio la quota ) dei beni e diritti reali su immobili o su beni mobili registrati di cui al precedente art. 1 acquistati durante la convivenza separatamente, ad esclusione di quelli indicati all’art. 179 c.c. sempre per quanto applicabile.
In caso di inadempimento di tale obbligo, il convivente non inadempiente potrà esperire l’azione di cui all’at. 2932 c.c..
Art. 4
(Prelazione nel trasferimento del bene o della quota)
Art. 5
Ciascuno dei condividenti è responsabile dei propri debiti, ad eccezione di quelli contratti per quanto previsto ai precedenti capi I e II e di quelli contratti in relazione all’acquisto, alla gestione ed al godimento di beni comuni.
IV – BENI ACQUISTATI PRIMA DELL’INIZIO DELLA CONVIVENZA
Art. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi è titolare dei beni acquistati prima dell’inizio della convivenza, ed elencati nel documento che, in copia e previa sottoscrizione di entrambi e di me Notaio si allega sotto la lettera “ “.
Le stesse parti si impegnano ad annotare in tale elenco i beni acquistati durante la convivenza ed il relativo titolo di acquisto, beni che siano di proprietà esclusiva di una di esse, controfirmato dall’altra.
Art. 2
Le stesse parti, nel confermare che di tali beni il titolare conserverà i diritti e le facoltà che sono ad essi connessi, convengono che l’altro convivente potrà degli stessi beni avere l’uso per tutta la durata della convivenza.
V – DESIGNAZIONE dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Art. 1
Tizio, in previsione della sua futura eventuale incapacità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 e ss. c.c., designa Caia quale suo amministratore di sostegno.
Art. 2
Caia, in previsione della sua futura eventuale incapacità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 e ss. c.c., designa Tizio quale suo amministratore di sostegno.
VI – MANTENIMENTO DELLA PROLE E POTESTA’ SUI FIGLI
Art. 1
I conviventi si impegnano a provvedere all’educazione, istruzione e mantenimento dei figli riconosciuti da entrambi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ovvero
I conviventi si impegnano a provvedere nella misura stabilita al precedente art. 1 capo I all’educazione, istruzione e mantenimento dei figli riconosciuti da entrambi.
Art. 2
La potestà sui figli minori è esercitata da entrambi i genitori che li hanno riconosciuti e di comune accordo tra di loro.
VII – PRECISAZIONI
Art. 1
Le parti riconoscono che con il termine “redditi” di ciascun convivente si devono intendere quelli risultanti dalla rispettiva dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, fermo rimanendo che le relative imposte, tasse, oneri e contributi rimangono a carico del singolo dichiarante - convivente.
Art. 2
Nel caso in cui la condizione economica di uno dei due condividenti non sia sufficiente a far fronte ai pagamenti riguardanti le spese comuni o lo sia solo in parte, l’altro condividente se ne farà proporzionalmente carico senza che questo determini obblighi di rimborso a carico dell’altra parte e ciò per un periodo massimo di decorso il quale si applicherà il successivo art.2 comma 2 capo VIII.
Art. 3
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2 ed al successivo capo VIII, i pagamenti fatti da un condividente con mezzi propri per conto dell’altro e per i motivi di cui al precedente capi I (art. 2: Abitazione) – II (artt. 2-3; Contributi alla convivenza) – III (art. 1; Regime degli acquisti) sono da considerarsi donazioni di modico valore o di uso se di importo non superiore ad Euro mentre se l’importo è superiore ad Euro gli stessi pagamenti dovranno intendersi quali prestiti effettuati da un convivente all’altro da restituirsi, senza interessi (ovvero con l’interesse annuo del %) entro
Tale ultima previsione si applicherà sempre che il convivente che ha effettuato il pagamento non dichiari di averlo compiuto per adempiere un obbligazione naturale verso l’altro convivente laddove ne esistano i presupposti.
Art. 4
Le parti convengono che in caso di inadempimento delle clausole di cui agli artt.il convivente inadempiente dovrà versare a titolo di penale la somma di E.per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
E o Ovvero
Le parti convengono che in caso di inadempimento delle clausole di cui agli artt.il convivente inadempiente dovrà versare a titolo di penale la somma di E.
VIII – DURATA
Art. 1
La durata del presente contratto è quella della convivenza secondo quanto previsto al successivo capo IX. In particolare nel caso di cessazione della convivenza per volontà di uno solo dei conviventi , previsto al successivo art.1 dello stesso capo IX, il presente contratto avrà durata fino allo scadere del terzo mese successivo al ricevimento della comunicazione di cui in seguito.
Art. 2
Le parti inoltre convengono che il presente contratto conserverà la propria efficacia fino a quando ciascuno dei condividenti sarà in grado di far fronte con i propri redditi ed il proprio patrimonio alle spese, agli oneri, ai contributi ed agli obblighi ivi previsti.
Nel caso pertanto in cui una delle due parti non sia più in grado di fare ciò ed ad eccezione dell’ipotesi prevista al precedente capo VII art. 2 (mutamento temporaneo della condizione economica di un convivente), la presente convenzione si intenderà risolta e le parti si obbligano reciprocamente a concludere un nuovo contratto che regoli aspetti patrimoniali della convivenza nella modificata situazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.
Art. 3
Il presente contratto, infine, si intenderà risolto per il consenso di entrambi i conviventi.
Art.4
Gli effetti del presente contratto cesseranno; e gli obblighi ed i diritti in esso previsti verranno meno; alla scadenza dello stesso o, comunque, alla sua cessazione per le cause innanzi previste; il tutto fatta eccezione per quanto regolato al successivo capo IX.
Art. 5
Le parti precisano che, essendo il presente contratto caratterizzato dall’intuitus persona, in caso di decesso di uno dei due condividenti le posizioni attive e/o passive scaturenti dallo stesso non sono trasmissibili mortis causa ai propri eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo.
IX – CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
Art. 1
La convivenza potrà cessare, oltre che per il decesso di uno dei conviventi e per il consenso di entrambi, anche per volontà di uno solo dei due comunicata all’altro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di cessazione della convivenza i beni di cui i conviventi sono comproprietari dovranno essere divisi equamente.
La valutazione dei beni verrà fatta d’accordo tra le parti e/o loro eredi e/o successori; in mancanza essa verrà fatta da un perito scelto di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale del luogo di convivenza.
Se uno dei due conviventi dovesse ricevere una parte dei beni maggiore rispetto all’altro, dovrà versare una somma pari alla differenza di valore dei beni.
Tale somma potrà essere versata senza interessi anche in più soluzioni, ma nel termine massimo di
Art. 2
Caia, al cessare della convivenza per causa (diversa dalla morte), conserverà il diritto di occupare l’abitazione fino a quel momento utilizzata dalla famiglia di fatto e di usare i mobili che la corredano per il periodo massimo di senza dover corrispondere alcun corrispettivo e provvedendo alle spese di gestione e manutenzione.
Ovvero
Caia, al cessare della convivenza per causa diversa dalla morte, conserverà il diritto di occupare l’abitazione fino a quel momento utilizzata dalla famiglia di fatto e di usare i mobili che la corredano per il periodo massimo dicorrispondendo quanto previsto al precedente art. 2 capo I.
Ovvero
Caia, al cessare della convivenza per morte di Tizio, subentrerà automaticamente nel contratto di locazione relativo all’abitazione destinata a residenza della famiglia di fatto e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L. n. 392/78 come risulta modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.
Art. 3
In caso di cessazione della convivenza, la potestà sui figli minori riconosciuti da entrambi spetterà a Caia e Tizio avrà il diritto di vederli ogniqualvolta lo desideri, in relazione ai loro impegni, e di trascorrere con loro (fine settimana/vacanze)
Ovvero
I conviventi stabiliscono sin d’ora che, in caso di cessazione della convivenza, la potestà sui loro figli minori spetterà ad entrambi. I figli abiteranno con la madre ma il padre potrà vederli ogniqualvolta lo desideri, in relazione ai loro impegni, e di trascorrere con loro (fine settimana/vacanze)
Art. 4
Tizio, alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte, corrisponderà a Caia la somma mensile/trimestrale/semestrale/annuale di Euro a titolo di mantenimento suo e dei loro figli e per il periodo di
Il pagamento dovrà avvenire ognimediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato da Caia.
L’indicata somma, essendo stabilita in questo momento, andrà aggiornata in base all’indice di rivalutazione monetaria Istat e non potrà comunque essere superiore ad Euro
Art. 5
Le parti stabiliscono che i beni oggetto di donazione e/o di liberalità di qualsivoglia natura da un convivente all’altro e viceversa non dovranno in alcun modo essere restituiti.
I conviventi, alla cessazione della convivenza, potranno estinguere il conto corrente aperto per la gestione delle spese relative al menage familiare, prelevando nelle misure in precedenza concordate con questo atto il saldo attivo o assumendo nello stesso modo l’eventuale debito per saldo passivo.
X – PATTUIZIONI FINALI
Art. 1
Le parti convengono che le modifiche al contratto potranno essere fatte solo per iscritto, nella stessa forma del presente e con il consenso di entrambe.
Art. 2
Le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione di questo contratto saranno devolute ad un Arbitro Unico scelto dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo di residenza comune od, in mancanza, di quello della parte più diligente.
L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità e si svolgerà secondo le norme del regolamento della Camera Arbitrale innanzi indicata.
Art. 3
Le spese di questo atto e consequenziali sono a carico di entrambe le parti in egual misura.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore delle prestazioni patrimoniali in questo atto convenute è pari ad E.

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