Codice Civile art. 668


ADEMPIMENTO DEL LEGATO

1. Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.
2. Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell' eredità, o anche di un terzo, l' erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

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