Codice Civile art. 670


LEGATO DI PRESTAZIONI PERIODICHE

1. Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
2. Si può tuttavia esigere all' inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

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