Legato di cosa generica non esistente nell'asse



Ai sensi dell'art. 654 cod.civ. ogniqualvolta il testatore ha lasciato una cosa sua particolare (ipotesi meno interessante) ovvero "una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte." La norma pone una regola di segno opposto, ma complementare rispetto al precedente art.653 cod.civ. apri. Il riferimento da parte del disponente ad una cosa generica renderebbe di per sè possibile per l'onerato far fronte al legato. E' tuttavia logico che la disposizione non possa essere efficace quando l'intento del testatore si sia palesato nel senso di ancorare l'operatività del lascito al fatto di poter reperire nel proprio patrimonio le cose legate (es.: "lascio tutto il vino che si troverà alla mia morte nelle botti della mia cantina a Mevio"). Non ha rilevanza il motivo per il quale le cose generiche di cui alla disposizione non si rinvengano nell'asse. Può trattarsi di un'attività riconducibile al disponente (che abbia volontariamente alienato i beni), ma può ben venire in esame anche il caso fortuito (come una causa naturale: una frana seppellisce la cantina e l'intera casa).

Il II comma della norma in parola dispone inoltre che, nell'ipotesi in cui la cosa si rinvenga nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, "ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova." Dunque nel caso l'erede sarà onerato di fare consegna al legatario semplicemente di quanto potrà essere rinvenuto, senza essere tenuto a rimpiazzare la quantità mancante.

Quanto alla natura giuridica l' opinione dominante è orientata nel senso della qualificazione in chiave di obbligatorietà del legato che qui stiamo esaminando, nota1. Per quanto autorevolmente supportata, questa impostazione non può essere accolta. Invero non a caso la previsione dell'art.654 cod.civ. accomuna la cosa "sua particolare" del testatore alla "cosa determinata solo nel genere da prendersi dal suo patrimonio" nota2 . Si tratta di legati con effetti immediatamente traslativi. In entrambi i casi vengono in esame cose che in tanto sono validamente oggetto del legato, in quanto possano essere rinvenute nell'asse ereditario. Non occorre, in sintesi, provvedere ad alcuna operazione di individuazione, di pesatura, di misurazione allo scopo di determinare l'oggetto del legato. L'oggetto della disposizione a titolo particolare è già compiutamente specificato per il tramite del riferimento all'appartenenza di esso all'asse. D'altronde, sol che si rifletta, diverrebbero inapplicabili le norme che tipicamente si riferiscono all'obbligazione generica: se Tizio ha legato a Caio il vino delle sue botti, forse che Caio potrebbe lamentarsi con l'onerato per la cattiva qualità del prodotto? Eppure l'art.1178 cod.civ. apri dispone che l'obbligato debba prestare cose di qualità non inferiore alla media. Residua, per il vero, un'ipotesi in cui un siffatto legato può considerarsi obbligatorio. Si ponga mente a Tizio che lega a Caio 100 litri di vino da prendersi dalla sua cantina (che sia ben più vasta). In questa situazione l'onerato può scegliere tra il vino presente nella cantina e sarà vincolato, sia pure tenendo conto della limitatezza del genus, a non consegnare il peggior vino tra quello disponibile nota3. Rimane da domandarsi che cosa accade nell'ipotesi in cui Tizio disponga in favore di Primo, Secondo e Terzo un lascito di 1000 litri di vino per ciascuno, così esaurendo le quantità nella propria cantina. Probabilmente sarà il caso che l'onerato faccia consegna a ciascuno dei legatari di quantità di vino omogenee quanto all'aspetto qualitativo.

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Note

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Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.99; Giordano-Mondello, voce Legato, in Enc.dir., p.762; Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ. diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.373; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.64; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.650.
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Se ne è dedotto che il legato di cosa generica appartenente all'asse produrrebbe effetti reali al momento della scelta, tuttavia retroattivamente (cfr. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, pp.124 e ss.; Perego, I legati, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1997, p.231).
Ai fini dell'efficacia reale sarebbe sufficiente che il bene legato appartenesse al testatore al momento della sua morte. Per tale motivo il legato di specie appartenente al testatore e il legato di cosa determinata solo nel genere da prendersi dal patrimonio del testatore sarebbero equiparabili ai fini degli effetti che sono in grado di produrre. Si distinguerebbero perchè il legato di genere vedrebbe l'acquisizione della proprietà da parte del legatario nel tempo della scelta. Una volta che questa fosse stata compiuta, gli effetti traslativi sarebbero retroattivi. Questa costruzione non può essere accolta, dal momento che, quando il lascito abbia ad oggetto l'integralità delle cose generiche oggetto della disposizione, non residua spazio alcuno per una scelta. V'è semplicemente da fare consegna delle cose, che in relazione alla dinamica dell'attribuzione al beneficiario, sono in tutto e per tutto assimilabili alla cosa di specie.
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Solo quando la disposizione testamentaria presuppone una scelta si può configurare un effetto obbligatorio del legato di cosa di genere.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm.teorico-pratico al cod.civ.dir. da De Martino, 1981
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, VI, 1997

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