Interposizione fittizia



Una delle più rilevanti fattispecie in tema di simulazione relativa, a motivo della particolare struttura soggettiva, è la cosiddetta interposizione fittizia di persona nota1 . Si pensi al caso in cui il contratto simulato viene concluso tra Tizio e Caio, in forza di un'intesa (necessariamente trilatere: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7537/2017) che coinvolge anche Mevio nota2 : tra tutti questi soggetti si conviene che l'efficacia dell'atto si produrrà non già tra Tizio e Caio, bensì tra Tizio e Mevio.

Così, ad esempio, volendo Sempronio nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile o di un pacchetto azionario, si accorda con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Caio, vale a dire la c.d. persona interposta, prestanome, o uomo di paglia. Colui che acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è tuttavia Sempronio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui nota3. Giova sottolineare che, una volta che il terzo avesse esperito vittoriosamente l'azione di simulazione dando conto dell'interposizione, ne segue non solo l'inefficacia dell'atto simulato, ma anche la considerazione dei reali effetti del contratto posto in essere, destinato cioè a produrre la propria efficacia nei confronti del soggetto che ne fosse realmente destinatario (Cass. Civ. Sez. II, 33367/2022).

Vi sono norme del codice civile che conferiscono un rilievo oggettivo all'interposizione, presumendola di diritto in casi in cui sarebbe vietato all'interponente esser parte del rapporto giuridico: si pensi all'art. 599 cod.civ., il cui I comma prevede la sanzione della nullità per le disposizioni testamentarie effettuate a vantaggio di determinate persone ed il cui II comma pone invece una presunzione juris et de jure di interposizione con riferimento a soggetti legati da particolari vincoli con l'interponente. Non è possibile dare la prova che questi soggetti acquistano per se stessi. L'art. 779 cod.civ., in materia di donazioni effettuate a favore di tutore e protutore, a propria volta effettua un rinvio all'art. 599 cod.civ.. Si pensi anche, sotto il profilo dell'illiceità dell'eventuale interposizione (ciò che renderebbe possibile darne conto anche semplicemente per testi pure tra le parti: cfr.Cass. Civ., Sez. II, 22950/2019), all'ipotesi di cui all'art. 579 c.p.c..

La simulazione relativa soggettiva (o interposizione fittizia) pone problemi di differenziazione con i casi in cui l'interposizione è reale (come nel mandato senza rappresentanza), con il negozio fiduciario e con quello indiretto. La prima possiede una struttura necessariamente trilatere, coinvolgendo non soltanto il soggetto interposto e quello interponente, ma anche il terzo contraente (Cass. Civ., Sez. II, 25578/2018).

L'interposizione fittizia possiede anche una rilevanza fiscale. Ai sensi del III comma dell'art.37 del dpr 600/1973 infatti "le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L’amministrazione procede al rimborso dopo che l’accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento". In aggiunta a ciò, ai sensi del I e II comma dell'art.37 bis della detta normativa "Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione." E' stato così disconosciuta la donazione che il padre aveva fatto ai figli in relazione ad un terreno edificabile di lì a poco venduto ad un terzo (Cass. Civ., sez..V 21794/2014). Il perno dell'operazione elusiva dovrebbe essere rinvenuto nella individuazione del soggetto che, alla fine, viene a beneficiare dell'incasso della vendita. Ne discende che, qualora il prezzo venisse acquisito dal donatario senza che poi costui avesse a riversarlo in qualche modo al donante, non si possa parlare di elusione (Cass. Civ., Sez. V, 12316/2017). In senso del tutto contrario si veda, tuttavia, Cass. Civ., Sez. V, 27781/2017 secondo la quale la rivendita del bene donato effettuata immediatamente dopo l'atto di liberalità configura sempre elusione fiscale, indipendentemente dalla natura simulata o reale dell'interposizione.

Note

nota1

Contra, Majello, Il contratto simulato: aspetti funzionali e strumentali, in Riv.dir.civ., 1995, p.650), secondo il quale l'interposizione fittizia costituirebbe un'ipotesi atipica di simulazione e non un'ipotesi di simulazione relativa, alla quale non sarebbe quindi applicabile l'art. 1414, II comma, cod.civ. (si veda Cass.Civ. Sez. I, 8638/94). Cfr., in senso contrario, Cass. Civ. Sez.II, 4071/08 , ai sensi della quale la prova dell'interposizione fittizia non rinviene semplicemente i limiti di prova di cui all'art.1417 cod.civ., bensì, con riferimento ai contratti per i quali è necessaria la forma scritta ad substantiam, un preciso limite nell'indispensabilità dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto dissimulato che devono risultare dalla controdichiarazione. In questo senso è stato successivamente ribadito (Cass. Civ. Sez. II, 21673/09 ) tale orientamento, secondo il quale, in riferimento a contratto per il quale il formalismo fosse richiesto ai fini della validità, la controdichiarazione dovrebbe necessariamente essere investita da tale onere formale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI-II, 17389/11).
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nota2

Se il terzo non prendesse parte all'accordo, si tratterebbe di interposizione reale: l'interposto sarebbe in realtà il contraente effettivo e gli effetti del contratto si produrrebbero direttamente nella sfera giuridica di costui. Tant'è vero che occorrerebbe un ulteriore negozio giuridico per far si che gli effetti si producano nella sfera giuridica dell'interponente (Colombatto, Patto bilaterale di interposizione e i suoi effetti nei confronti del terzo contraente, in Riv.dir.comm., 1981, p. 71).
Questa costruzione sembrerebbe in qualche modo revocata in dubbio da Cass. Civ. Sez.II, 24973/2015, che ha evidenziato la inessenzialità della partecipazione del "terzo" alla formazione della controdichiarazione. Va peraltro notato come la formazione di quest'ultimo documento sortisce effetti meramente probatori non palesandosi come essenziale per la configurazione del fenomeno simulatorio, rispetto al quale il terzo dante causa del simulato acquirente deve prendere parte.
Si badi al fatto che la trilateralità rimane tale quand'anche l'accordo simulatorio riguardasse il solo procuratore del venditore (rimasto ignaro della natura simulata dell'atto). Si pensi al caso in cui Tizio, procuratore di Caio, avesse a vendere simulatamente a Sempronio, in effetti intendendo le parti che la vendita produca i propri effetti nei confronti di Mevio (Tribunale di Milano, 25 novembre 2011). La necessaria trilateralità dell'accordo non elimina il fatto che, ogniqualvolta non esista uno specifico interesse di ciascuna delle parti, tutte debbano essere considerate litisconsorti necessarie nel giudizio relativo all'accertamento della simulazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 11523/13).


nota3

E' comunemente ammesso che il terzo possa aderire successivamente all'intesa già raggiunta tra interponente e interposto (Ricciuto, in I contratti in generale diretto da Rescigno, II, Torino, 1999, p. 1419; Messineo, Accordo simulatorio e dissimulazione del contratto, in Riv.dir.civ., 1966, p. 241). In particolare, la giurisprudenza reputa necessaria l'effettiva partecipazione del terzo all'accordo simulatorio (non essendo invece sufficiente la semplice conoscenza di esso), il cui perfezionamento può tuttavia aversi anche separatamente rispetto al contratto simulato (Cass. Civ. Sez. II, 2485/76).
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Bibliografia

  • COLOMBATTO, Patto bilaterale di interposizione e i suoi effetti nei confronti del terzo contraente, Riv.dir.comm., 1981
  • MAJELLO, Il contratto simulato: aspetti funzionali e strumentali, Riv.dir.civ., 1995
  • MESSINEO, Accordo simulatorio e dissimulazione del contratto, Riv.dir.civ., 1966
  • RICCIUTO, La simulazione, Torino, I contratti in gen., a cura di Gabrielli, II, 1999

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2014/I, Acquisti pericolosi da società interamente partecipata dai soci della società acquirente

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