Simulazione e prescrizione estintiva. Interposizione fittizia, struttura trilaterale dell'accordo simulatorio e contratto concluso per procura. (Tribunale di Milano, 25 novembre 2011)

L’azione di accertamento della simulazione, sia questa assoluta o relativa, non è soggetta alla prescrizione. Nel caso della simulazione relativa, sono semmai i diritti finali che presuppongono gli effetti del contratto dissimulato (e che le parti intendono far valere previa strumentale declaratoria di simulazione) a potersi estinguere per inerzia. In quest’ultimo caso l’estinzione per prescrizione dei diritti finali comporterà la carenza di un concreto interesse a sentir accertare la simulazione.
Nel caso di conferimento di procura ad alienare che attribuisca al rappresentante il potere di scegliere liberamente il soggetto cui cedere il bene, per aversi un contratto soggettivamente simulato per interposizione di persona è necessario e sufficiente che la simulazione sia posta in essere dal procuratore, dal simulato acquirente interposto e dal terzo acquirente effettivo, restando indifferente che dell’accordo simulatorio sia stato parte, o anche solo consapevole, il rappresentato. Ne consegue che, qualora il procuratore concluda un contratto dissimulato con se stesso, simulando di alienare ad un altro soggetto interposto, è necessario e sufficiente che partecipino all’accordo simulatorio il solo procuratore interponente (nonché effettivo acquirente) ed il soggetto interposto.
La simulazione non consiste nella contemporanea conclusione ed interazione di un contratto simulato e di uno dissimulato (rappresentato quest’ultimo dal cosiddetto accordo simulatorio e documentato dalla cosiddetta controdichiarazione), bensì in un unico meccanismo negoziale, tale per cui le parti vogliono creare un’apparenza contrattuale opponibile ai terzi che produca, nelle proprie sfere giuridiche, o nessun effetto o effetti diversi da quelli apparenti. Ne consegue che il requisito formale necessario ex art. 1414, comma II, c.c. affinché si producano gli effetti diversi concretamente voluti, deve essere riferito all’unico contatto apparente, e che il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 1417 c.c. non va riferito ad un distinto accordo simulatorio, ma alla complessiva operatività del meccanismo simulatorio. Pertanto, costituisce idonea prova della simulazione la dichiarazione scritta, rilasciata successivamente, con la quale l’interposto riconosca la natura “fittizia e simulata” dell’intestazione del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia della Corte meneghina. Essa contiene infatti una rilevante precisazione sulla struttura trilatere che assume l'accordo simulatorio nell'ipotesi della simulazione relativa soggettiva (in altre parole, l'interposizione fittizia). Quando infatti il contratto fosse stipulato con il procuratore del venditore, basterebbe la consapevolezza di quest'ultimo, pure nell'ignoranza del primo, affinchè possano reputarsi sussistenti gli elementi della figura.

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